Il concetto moderno della “sicurezza del lavoro” ha il suo esordio con la cd. Rivoluzione industriale “del terzo periodo” ovvero quello che inizia nel 1970 con l’introduzione massiccia dell’elettronica, delle telecomunicazioni e dell’informatica.

Proprio nel 1970 nasce Lo Statuto dei Lavoratori ( Legge 300/70) con le “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento”, dove all’articolo 9 si indica che “i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica”.

Arrivati negli anni ottanta, si dovette dare attuazione alle direttive del Consiglio Europeo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento durante le ore di lavoro, viene introdotto il principio della programmazione e pianificazione della prevenzione, insieme alla massima sicurezza tecnologicamente possibile. La protezione della salute e sicurezza dei lavoratori passa attraverso l’obbligo di valutare i rischi a cui sono esposti durante il lavoro.

La direttiva sarà recepita nell’ordinamento italiano con il D.L. 19 sett. 1994, n. 626. La tecnica, l’organizzazione e l’uomo, diventano i tre cardini della moderna prevenzione.
Dopo cinquanta anni viene superato un ordinamento basato essenzialmente sulla prevenzione tecnologica e l’uomo è posto al centro della nuova sicurezza.

Il Decreto introduce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi.
Tra le novità: il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza eletto dai lavoratori, il servizio di prevenzione e protezione e il principio dell’autotutela per i lavoratori. L’art. 5 disponeva che “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Concetto ripreso anche dal D.lgs. 81/2008

In seguito, vennero sviluppate nei diversi contesti produttivi forme di tutela e risorse tecniche sempre più avanzate, con il conseguente calo del numero di infortuni e la progressiva diminuzione della loro gravità.

Il D.lgs. 626/1994 introdusse, poi, una sorta di rivoluzione, concentrando la sua trattazione anche su rischi di carattere soggettivo per i lavoratori e stabilendo le diverse misure di azione sulla base dei concetti di prevenzione e di responsabilità dei singoli soggetti.

Finalmente l’Italia ebbe il suo primo testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, presentandoci così una raccolta di norme che disciplinavano una materia “settoriale” in modo organico, ma che dopo una serie di vicissitudini, anche il D.lgs. 626/1994, fu abrogato dall’odierno D.lgs. 81/2008 attualmente in vigore.

Quest’ultimo è suddiviso in 13 titoli. Quest’ultimi, dopo le disposizioni generali entrano nel merito dei luoghi di lavoro, trattano le attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, attraversano tutta la disciplina con i vari rischi e con un titolo dedicato anche sulla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, chiudendo con due appendici A e B e una serie di cinquantuno allegati.